Le regole per un matrimonio o per un unione civile sono complesse, ma certamente non uguali: ecco le differenze per la tipologia di “contratto” che ti unisce ad un partner tutta la vita.
Con la Legge Cirinnà del 20 maggio 2016 nascono le unioni civili. Queste molto spesso vengono associate, almeno da coloro che sono meno informati, ad un vero e proprio matrimonio, ma le differenze in realtà sono parecchie e anche abbastanza sostanziali.
La prima di tutte, certamente comprensibile per la qualunque, riguarda i sessi che possono unirsi: possono infatti contrarre matrimonio solo le persone di sesso differente, mentre possono unirsi con unione civile solo le persone dello stesso sesso. Questa senza dubbio è già la prima regola sostanziale che esclude in uno o nell’altro verso una grande fetta di persone.
Altra importante regola è il fatto che le persone unite in un’unione civile non possono in alcun modo adottare. Inoltre i figli biologici dell’uno o dell’altro resteranno solo figli del genitore effettivo.
Inoltre è da ricordare che sia i matrimoni che le unioni civili sono totalmente differenti dalle unioni di fatto che hanno diritti a parte dagli altri due.
Importante anche ricordare altre regole che differenziano il matrimonio dalle unioni civili, ad esempio il fatto che per le seconde non esistono pubblicazioni ne opposizioni. Inoltre le unioni civili non hanno neanche, come per il matrimonio, obbligo di fedeltà.
L’unione civile è inoltre prevista solo per i maggiorenni ed in caso di divorzio non è previsto un periodo di separazione. In Italia infatti per il divorzio in un matrimonio è previsto un periodo di separazione che va dai 6 mesi ad un anno, cosa che non è prevista per le unioni civili che sono molto più rapide e per cui si può divorziare dopo soli tre mesi.
Inoltre a differenza dei matrimonio, per le unioni civili non si può chiedere il divorzio per non aver consumato il rapporto.
Ovviamente in tutto questo ci sono anche degli aspetti che accomunano il matrimonio con le unioni civili:
il dovere di contribuire sia moralmente, sia materialmente, ai bisogni della famiglia, in base alle proprie possibilità;
godono dello stesso trattamento fiscale e previdenziale, compresa la pensione di reversibilità in caso di decesso di uno dei due;
per entrambi sono previsti diritti di successione e la comunione automatica dei beni;
sia matrimonio, sia unione civile, accedono agli stessi diritti e ordini in materia di protezione contro gli abusi familiari;
in entrambi i casi si ha l’obbligo di coabitazione;
le parti possono scegliere, in comune, il regime patrimoniale da adottare.