L’Antitrust ha messo gli occhi su sette aziende che sarebbero state pizzicate a speculare sui contratti di luce e gas per i loro clienti. Controlla immediatamente se ti hanno fregato.
Lo dice chiaramente la legge: i cambiamenti di contratto unilaterali non sono assolutamente accettati. Questo stanno imparando sette aziende rifornitrici di luce e gas che sono state trovate dall’Antitrust a speculare sui contratti per le forniture verso i loro clienti.
Qualcosa di simile era già accaduto nel mese di Ottobre, quando quattro aziende, precisamente Iren (fornitrice di gas), Iberdrola (fornitrice di gas), ON (fornitrice di energia elettrica), Dolomiti (fornitrice di energia elettrica) avevano già fatto lo stesso medesimo errore,
Sembrerebbe però che la lezione non sia stata propriamente appresa da tutti, considerando che non solo queste quattro aziende erano risultate colpevoli, ma anche molte altre erano comunque finite nel mirino dell’Antitrust per presunti illeciti.
Ecco perché l’Agenzia Garante della Concorrenze e del Mercato sta indagando su alcuni illeciti commessi su cambio di utenze da parte di alcuni fornitori di servizi di gas e luce.
Se anche voi dovreste riscontrare un’illecito nella vostra fornitura di gas e luce, la prima cosa da fare è ovviamente prendere contatto con l’azienda di famiglia e comprendere bene la situazione. Purtroppo molto spesso le stesse aziende sopracitate fanno orecchie da mercante, affermando con certezza che non vi sia stato nessun cambio unilaterale di utenza… ovviamente mentendo.
Se allora l’azienda fornitrice non dovesse darvi ascolto si può passare alla conciliazione, ovvero la risoluzione anticipata del contratto per problemi con l’azienda fornitrice: questa si può richiedere tramite ARERA ed è assolutamente gratuita. In questo caso, richiedendo la conciliazione, tutto si dovrebbe risolvere nel giro di massimo 3 mesi.
Riprendendo la questione sulle quattro aziende già multate per illeciti sui contratti, è giusto andare più nel dettaglio:
a Iberdrola e ad ON. venne contestata la comunicazione con cui le società hanno rappresentato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, in alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori;
a Dolomiti, venne contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiutibis, mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data;
a Iren, infine, venne contestata la comunicazione relativa alla asserita scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso con la contestuale prospettazione delle nuove e peggiorative condizioni economiche di offerta, in alternativa alla facoltà del cliente di recedere dalla fornitura.