Impugnare una cartella esattoriale mai ricevuta non è cosa facile, ma ci sono dei modi per cui puoi fare ricorso ed evitare i pignoramenti.
Per quanto riguarda l’impugnabilità di una cartella esattoriale abbiamo una modifica legislativa datata lo scorso anno che vieta l’impugnabilità in questi casi.
Infatti una volta che l’Agenzia delle Entrate ha notificato una cartella esattoriale, ma questa non arriva a destinazione, se il contribuente scopre di avere questa cartella pendente, se non riceve un atto esecutivo come anche il pignoramento dei propri beni, non potrà ahimè fare ricorso. Lo dice la Cassazione a Sezioni Unite.
Solitamente chi fa ricorso è perché viene a conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo: in genere sono coloro che partecipano a gare di appalto nella Pubblica Amministrazione o che attendono un rimborso del Fisco.
Devono comunque dimostrare “inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento” per un importo superiore a 5mila euro.
Il contribuente dovrà obbligatoriamente, per contestare l’irregolarità della mancata ricezione della cartella, presentare ricorso al giudice tributario.
A questo punto si dovrà occupare Agente di Riscossione e all’Ente creditore (il titolare della pretesa impositiva: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, come l’Irpef e l’Iva, l’Inps per i contributi previdenziali, il Comune per l’Imu e la Tari, la Regione per il bollo auto) che la notifica era valida.
Il Fisco dovrà inoltre presentare i documenti validi che attestino che la notifica era stata effettuata a norma.
Ad oggi però non è più possibile impugnare l’estratto di ruolo per far cadere le cartelle “sottese” e si può rischiare addirittura il pignoramento per beni mobili o immobili o anche il fermo amministrativo.
Bisogna comunque tenere presente che spesso non si riesce a bloccare la riscossione coattiva, dati i tempi di ricezione della documentazione e le tempistiche molto lunghe delle Corti di giustizia tributaria (le ex Commissioni tributarie, che dal 16 settembre 2022 hanno cambiato nome).A questo punto il rimedio migliore è richiedere la sospensione cautelare, o anche detta più semplicemente sospensiva: si può richiedere notificando un danno grave e irreparabile. In alcuni di questi casi il giudice può allora optare per una sospensione provvisoria del caso (che può essere totale o parziale e subordinata alla prestazione di «idonea garanzia», come la cauzione o una fideiussione bancaria o assicurativa). Ecco che a questo punto si ha un po’ più di tempo per far si che l’atto venga notificato.