Licenziamenti impossibili: in queste occasioni il dipendente non può perdere il lavoro
Non tutti sanno che in alcune circostanze è impossibile perdere il lavoro da dipendente di un’azienda, la lista dei casi è veramente molto lunga e può essere utile conoscere tutte le opzioni che la compongono.
Il licenziamento presuppone la presenza di forti motivazioni del datore di lavoro che, per giusta causa, può interrompere il rapporto lavorativo con il proprio dipendente. In alcune situazioni però il licenziamento può risultare totalmente vietato, tanto da portare ad un’eventuale multa.
Cosa rischia il datore di lavoro
Le leggi sul mondo del lavoro sono davvero moltissime, alcune delle quali non molto conosciute né dai datori di lavoro né dai dipendenti, tanto che entrambe le parti possono rischiare di incorrere in sanzioni e provvedimenti.
I casi in cui il licenziamento è vietato sono molti e le conseguenze per il datore di lavoro possono includere sanzioni piuttosto elevate.
Il regime sanzionatorio, contenuto nel decreto legislativo 23/2015, tutela completamente il lavoratore che è stato licenziato senza giusta causa, imponendo l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro ed un risarcimento danni che equivale almeno a 5 mensilità di stipendio.
Le sanzioni vengono applicate esclusivamente nel caso in cui sussista il principio di giusta causa (in cui il lavoratore comprometta con le proprie azioni il rapporto di fiducia instaurato con il datore di lavoro), nel caso di completa cessazione dell’attività e per il completamento della prestazione per cui il dipendente era stato assunto.
Quando è vietato il licenziamento
Ecco i casi in cui è assolutamente vietato il licenziamento:
- matrimonio: ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 198/2006, è vietato il licenziamento nel periodo che va dalla richiesta di pubblicazione a un anno dopo la celebrazione delle nozze, regola che tuttavia vale solamente per i/le dipendenti
- gravidanza e maternità: per quanto riguarda le lavoratrici vi è un secondo vincolo, in quanto il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio del periodo di gravidanza all’anno di età del bambino, come stabilito ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001;
- infortunio o malattia: non si può licenziare il dipendente nel periodo di malattia o infortunio. Tuttavia, legge e contratti collettivi fissano un termine, conosciuto come periodo di comporto, oltre il quale se l’assenza si prolunga è possibile comunque recedere unilateralmente il contratto;
- richiamo alle armi: ormai in disuso, speriamo per molti anni ancora, il divieto di licenziamento per il lavoratore che viene richiamato alle armi. Il divieto resta valido fino a 3 mesi dalla ripresa dell’occupazione;
- sciopero: come stabilito dalla Legge n. 300/1970 non è possibile licenziare un dipendente che partecipa ad azioni di sciopero;
- incarichi sindacali: il divieto di licenziamento vale anche nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri di commissione interna. Il vincolo sussiste fino a un anno dalla cessazione dell’incarico, mentre è solo di tre mesi dalle elezioni per i candidati non eletti.