Indennità di accompagnamento: attenzione alla revoca
Revoca dell’indennità di accompagnamento del disabile: ecco quando può avvenire.
Ottenere l’indennità di accompagnamento non è un’operazione semplice. Una volta ottenuta, poi, questa potrebbe essere revocata dall’ente stesso che la eroga.
Se infatti ricorrono determinati presupposti, l’indennità di accompagnamento può essere sospesa per un certo periodo e, nei casi peggiori, addirittura revocata dalla stessa INPS.
La sospensione non comporta il decadimento del beneficio, ma la revoca sì. Vediamo dunque brevemente l’iter per ottenere l’indennità di accompagnamento e poi i casi di revoca e sospensione.
Si anticipa sin da ora che non è possibile ottenere l’indennità di cui sopra se non si è disabili al 100%.
Ottenere l’indennità di accompagnamento
Operazione preliminare per ottenere l’assegno, è la richiesta del certificato d’invalidità. Ottenerne l’emissione comporta alcuni passaggi obbligatori, di seguito riassunti.
Innanzitutto occorre andare dal medico curante, il quale compilerà e invierà telematicamente il modello SS3.
Dopo che il medico avrà rilasciato copia al paziente del certificato medico per l’invalidità, il paziente dovrà recarsi a un patronato ed effettuare la vera e propria domanda per l’indennità.
In seguito, l’invalido sarà convocato per la visita dell’ASL, svolta da personale medico qualificato.
La visita ASL si tiene di fronte a una commissione medica, e soltanto se la commissione accerterà l’invalidità al 100% accorderà l’indennità di accompagnamento.
Tuttavia, una volta accordato il beneficio, questo può essere facilmente revocato. Spiegheremo di seguito in che modo evitarlo.
La revoca dell’indennità di accompagnamento
La revoca del beneficio avviene nel momento in cui il beneficiario perde i requisiti che sussistono nel momento di accettazione della domanda. L’INPS, infatti, può convocare il titolare dell’indennità di accompagnamento per effettuare una revisione periodica.
In aggiunta a questo, il motivo di revoca dell’indennità può essere il mancato invio del modello INVCIV all’INPS. Esso afferisce alla campagna RED, con la quale l’INPS richiede ai beneficiari la comunicazione dei redditi che incidono sulle prestazioni.
Sospensione dell’indennità di accompagnamento
La sospensione dell’indennità di accompagnamento può avvenire in caso di ricovero del beneficiario in una struttura statale o convenzionata con lo stato. In particolare, se dovessero ricorrere i presupposti per la sospensione, la prestazione assistenziale non sarà revocata, ma sospesa per il periodo strettamente necessario ad ottenere le cure in una struttura sanitaria convenzionata. La sospensione dell’indennità non viene applicata qualora il disabile sia ricoverato per un periodo inferiore a 30 giorni.
Se invece il ricovero dovesse protrarsi per più di 30 giorni, l’indennità di accompagnamento verrebbe sospesa e, in seguito al periodo necessario per le cure in struttura, sarebbe nuovamente corrisposta come in precedenza.