Eredità: cosa fare se si ricevono solo debiti
Ricevere in eredità beni e denaro è cosa gradita per chiunque. Ricevere debiti un po’ meno.
Chi perde uno o entrambi i propri genitori, infatti, riceve un’eredità che può essere attiva o passiva.
In genere le eredità presentano tutte degli elementi attivi e passivi, ma nel caso in cui i debiti eccedano il patrimonio attivo, si parla di eredità passiva. Come fare quindi per non ereditare i debiti dei propri genitori?
I modi ci sono, e sono previsti espressamente dal nostro codice civile. Li vedremo tutti e due nei prossimi paragrafi.
L’accettazione con beneficio d’inventario: quando conviene richiederla
In seguito all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’erede evita la confusione tra il proprio patrimonio e quello del de cuius, ossia il familiare defunto. In questa maniera, i debiti presenti nell’asse ereditario non gravano più sulle spalle dell’erede, ma vengono estinti mediante l’attivo ricevuto in eredità.
Il passivo dell’eredità, quindi, si estingue con la massa attiva ereditata, e il residuo attivo eccedente i debiti rimarrà nella disponibilità dell’erede. Sempre se dovesse rimanerne.
La rinuncia dell’eredità
L’altro modo per non subentrare nei rapporti passivi, ma anche attivi, del parente defunto, è rinunciare all’eredità. Essere eredi a titolo universale comporta infatti la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto, e di conseguenza, si ricevono anche i suoi debiti, che devono essere pagati anche col proprio patrimonio se l’eredità dovesse non bastare.
Rifiutando l’eredità, invece, si può evitare tutta la trafila prevista dall’accettazione con beneficio d’inventario, passando la gatta da pelare all’altro successibile in linea diretta (per linea di sangue: fratelli, sorelle, zii, cugini ecc.) o per testamento.
In questo caso i creditori non potranno far valere le proprie ragioni nei confronti della figlia o del figlio, perché lui o lei non ha accettato l’eredità del genitore.
La rinuncia all’eredità è però impugnabile.
I creditori, infatti, potranno impugnare la rinuncia entro 5 anni da quando è stata fatta.
L’impugnazione della rinuncia
L’impugnazione della rinuncia può avvenire in due casi.
- Il primo avviene a causa dello stesso rinunciante, che è stato indotto mediante violenza o dopo a rinunciare all’eredità;
- Il secondo è quello dei creditori personali dell’erede i quali, essendo pregiudicati dalla rinuncia dell’eredità, possono impugnare la rinuncia.
Se il tribunale riconosce il diritto dei creditori ad essere soddisfatti, disporrà a favore dei creditori l’accettazione dell’eredità, che avranno dunque i beni del defunto in nome e per conto del debitore.
Il diritto ad impugnare la rinuncia dell’accettazione di prescrive in 5 anni, sia per il richiedente, sia per i creditori dell’erede.