Legge 104/1992: di cosa si tratta nello specifico? Quali sono i benefici che scaturiscono dalla sua applicazione? Chi può godere delle tutele garantite dalla legge 104? Qual è il procedimento necessario perché venga riconosciuta la tutela?
Vedremo di rispondere a queste domande nei prossimi paragrafi, ma bisogna prima chiarire l’ambito di applicazione della norma.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ossia la legge per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap, è la norma fondamentale alla quale fare riferimento in materia di handicap.
A questo proposito occorre già fare una distinzione tra handicap e disabilità.
Il soggetto portatore di handicap, infatti, e quello che ha una condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione, mentre la disabilità è la riduzione della capacità lavorativa conseguente a una menomazione.
La legge 104 tutela pienamente i portatori di handicap. Essa arreca molti benefici ai soggetti portatori di handicap. Questi benefici possono riassumersi nelle seguenti categorie:
Perché un soggetto possa ottenere i benefici scaturenti della legge 104, deve essergli riconosciuta da parte dell’INPS la propria condizione di portatore di handicap. Tale condizione ha livelli di gravità diversi, e i benefici saranno riconosciuti soltanto ai soggetti portatori di handicap “… In situazione di gravità”, e ai suoi familiari di riflesso (cfr art. 3, comma terzo l. 104/1992).
Questa situazione di gravità dovrà essere riconosciuta dal medico dell’ASL di competenza, ma vediamo nel dettaglio qual è il procedimento perché avvenga il riconoscimento di tale condizione.
Innanzitutto occorre richiedere il certificato al medico che attesta la condizione di “Persona con handicap con connotazione di gravità” (art. 3, l 103/92), dopodiché, la stessa potrà dare avvio al procedimento per conferire ai soggetti portatori di handicap, e ai propri familiari che se ne prendono cura, tutta una serie di benefici, che vanno da quelli elencati sopra a quelli lavorativi anche per i familiari.
La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata all’INPS provvista di certificato SS3, redatto dal proprio medico.
Dopodiché l’INPS comunicherà la data di una prima visita medica per l’accertamento di tale condizione.
Nella commissione medica preposta alla verifica, ci saranno medici dell’ASL e un medico dell’INPS, un sociologo, uno psicologo e uno specialista in altre patologie, qualora il caso concreto lo richieda.
Se la commissione approverà tale patologia, il diritto alla 104 sarà riconosciuto. Altrimenti, entro dieci giorni dalla visita, c’è la possibilità di convalidare il certificato medico da parte del responsabile del centro medico legale dell’INPS. Oltre a questo, è possibile che lo stesso responsabile richieda nuova visita entro dieci giorni.
I benefici della legge 104 sono riconosciuti a chi abbia una percentuale di disabilità che va dal 74 al 100%. Tuttavia, percentuali inferiori potranno comunque concedere agevolazioni fiscali e lavorative, secondo la loro gravità.
Quando sarà accordata la tutela ex lege, ci saranno visite periodiche per la revisione della condizione del portatore di handicap, necessarie per confermare la necessità della tutela.
Se la sua condizione di svantaggio non verrà riconosciuta, il cittadino può presentare ricorso giudiziario effettuando privatamente l’accertamento sanitario.
Con l’esito dell’accertamento richiesto a medici privati, dovrà poi ricorrere in giudizio avverso la decisione della commissione.